Sistema PREZZO – VALORE
Sistema PREZZO – VALORE
Dal 2006 è possibile chiedere il pagamento delle imposte di registro, calcolate sul valore catastale e non sul prezzo pattuito e indicato nell’atto di compravendita
La norma denominata “prezzo – valore” permette, in definitiva, la tassazione sul trasferimento d’immobili sulla base del loro valore catastale.
Quando si applica il sistema PREZZO – VALORE
Per fruire di questa agevolazione, il bene immobile deve essere assoggettato a imposta di Registro (sono quindi escluse le vendite soggette a IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Sono pertanto soggette al prezzo – valore anche le vendite effettuate da società, imprese o enti, purché siano nei confronti di persone fisiche e soggette a imposta di Registro, non IVA.
Gli immobili che possono beneficiare del sistema PREZZO – VALORE
Deve esclusivamente trattarsi d’immobili residenziali a uso abitativo e relative pertinenze (box, posto auto, cantine, etc).
Tale agevolazione vale anche per l’acquisto di abitazioni e relative pertinenze che non possono fruire delle agevolazioni cosiddette “prima casa”.
Pertanto, anche coloro che acquistano una seconda o terza casa, potranno pagare le imposte di registro calcolate sul valore catastale.
A titolo esemplificativo, non possono beneficiare del sistema prezzo valore gli acquisti di:
Terreni agricoli;
Terreni edificabili;
Terreni non agricoli e non edificabili;
Negozi e laboratori (categorie C/1 e C/3);
Uffici (categoria A/10);
Capannoni ed opifici (categorie D/1, D/8 e D/10);
Lastrici solari;
Fabbricati collabenti;
Fabbricati in corso di costruzione;
Ogni altro fabbricato comunque non censito in categoria A, eccetto l’A/10, o in categoria C/2, C/6 e C/7.